Dopo l’approvazione del preventivo di gestione da parte dell’Assemblea, le spese dovranno essere ripartite tra i condomini sulla base dei millesimi di proprietà riportati nelle tabelle millesimali, tenendo conto delle distinte tipologie di spesa.
In un unico prospetto, poi, dovranno essere riepilogati gli importi tenendo conto, altresì, della distinzione tra le spese di competenza del locatore e quelle imputate al conduttore (laddove ne venga fatta richiesta dal locatore, che comunque rimane solidalmente responsabile per le quote dovute dal conduttore).
Lo stesso art. 1123 del Cod. Civ. dispone che:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio [artt. 1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.]”.
Riserviamo ulteriore approfondimento per la ripartizione delle spese ad altro testo.
Si ricorda che per l’elaborazione della ripartizione tra i condomini, sono necessari alcuni dati, quali:
• elenco beni immobili facenti parte del condominio;
• millesimi di ciascun immobile, riportati nella tabella millesimale necessaria per operare la ripartizione delle spese;
• nominativo dei soggetti “associati” a ciascuna unità abitativa, siano essi proprietari, conduttori o altri aventi titolo.