L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,
nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale
o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica, ai sensi dell’art. 1129 c. 7 del Codice Civile. Costituisce grave irregolarità la mancata apertura ed utilizzazione del conto innanzi citato.
Nel caso di costituzione del condominio, l’apertura del conto corrente, postale o bancario, dovrà essere posta all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale.
L’assemblea sarà chiamata ad autorizzarne l’apertura del C/C presso l’istituto scelto dall’amministratore oppure dare indicazioni diverse. Nello stesso verbale l’assemblea indicherà le modalità operative del conto, diversamente potrà essere riportata la formula “L’Assemblea autorizza l’Amministratore ad aprire il conto corrente intestato al condominio, a firma unica dello stesso”.
Nel caso in cui il conto corrente sia già attivo ma vi sia un cambio di amministratore, il nuovo nominato dovrà
provvedere immediatamente alla variazione e al deposito della sua firma. L’amministratore uscente consegnerà al nuovo amministratore gli assegni inutilizzati.
Per l’apertura o la variazione del conto corrente l’Amministratore dovrà fornire all’Istituto scelto i seguenti documenti:
• copia del verbale di assemblea relativo alla nomina e le eventuali disposizioni del condominio in merito alla gestione del conto:
• codice fiscale del condominio;
• dati personali dell’amministratore e firma.
Nel corso del passaggio di consegne l’amministratore uscente dovrà consegnare al nuovo amministratore il blocco con gli assegni di conto corrente inutilizzati, con il prospetto aggiornato della movimentazione di conto corrente e l’indicazione del saldo disponibile.