Logo BBS SRL
B.B.S. srl
gestioni immobiliari & partners
Società di servizi per privati
e Società del settore immobiliare
Logo Amministrazioni Condominiali
AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI
Vivere sereni
in condominio
L'amministratore, un amico
sempre a tua disposizione
L'esperto risponde
Si può richiedere una consulenza online per avere in tempi brevi un parere sulle varie questioni di diritto civile e internazionale e immigrazione.

Avvertenze
lo studio mette a disposizione il servizio di consulenza online per agevolare coloro che debbano risolvere rapidamente una problematica legale.
Tabelle & Regolamenti
Realizzazione ed uso delle tabelle millesimali

L'art. 68 disp. att. c.c., proprio ai fini della quantificazione in concreto della contribuzione nelle spese, attribuisce al regolamento di condominio il compito di precisare il valore proporzionale di ciascun piano in rapporto al valore dell'intero edificio e di esprimerlo in apposta tabella che adotta il millesimo quale unità di misura. L'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore millesimale, sulla base dei requisiti intrinseci che a essa spetta secondo specifici criteri, non rileva ai fini del diritto di proprietà, ma solo per la quantificazione dell'obbligazione che grava sul condomino in funzione del suo bene esclusivo sito nell'edificio condominiale; dunque ai fini della quantificazione del contributo che il singolo condomino deve corrispondere al condominio per l'uso e per il godimento degli spazi e dei beni comuni, nonché per ottenere l'erogazione dei servizi, detto valore di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi, riportati in una apposita tabella da allegarsi al regolamento di condominio, se e in quanto esistente.

Le tabelle millesimali possono definirsi come la rappresentazione di un rapporto di valore consistente nella quantificazione della relazione che intercorre tra ciascuna singola unità immobiliare di proprietà esclusiva e la somma di tutte le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (intero edificio).

Esse sono la raccolta e l'elencazione di un certo numero di frazioni aritmetiche, nelle quali il numeratore è rappresentato dal valore della proprietà esclusiva e il denominatore dal valore dell'intero edificio. L'intera frazione deve essere poi rapportata convenzionalmente a mille (millesimi), così da rendere i valori omogenei sotto il profilo aritmetico e utilizzabili quindi per effettuare i calcoli della gestione.

Proprio per le tipiche finalità che devono assolvere (riparto delle spese e funzionamento dell'assemblea), è da escludersi che alle tabelle possa attribuirsi qualsiasi effetto reale, avendo le stesse una natura meramente dichiarativa, di mero accertamento del rapporto di valore tra le singole unità immobiliari e l'intero edificio, senza che con esse si determini la costituzione e/o la modificazione di diritti sui singoli beni.

Rappresentano un rapporto di valore che preesiste alla loro redazione, limitandosi le stesse a fotografare il predetto esistente rapporto di valore in maniera semplicemente dichiarativa.

La tabella millesimale è dunque il prospetto che contiene i dati numerici espressi in millesimi che rappresentano per ogni unità immobiliare la quota di comproprietà delle parti comuni e quindi la misura del diritto di condominio riferito alla singola porzione immobiliare. Il dato rappresenta nel contempo la quota di spesa di gestione per la manutenzione e la conservazione dei beni, nonché per l'erogazione dei servizi comuni di spettanza di ciascuna unità immobiliare. Prescinde del tutto da qualsiasi valore economico della singola unità immobiliare, dal quale rimane completamente estraneo: le proprietà dei condomini sono quelle che sono e la loro partecipazione alle titolarità delle cose comuni deriva dalla legge, senza che né le proprietà esclusiva né la partecipazione alla proprietà delle cose comuni possa essere condizionata dalla approvazione della tabella, che incide sugli obblighi di contribuire alle spese e non sul valore dalle proprietà.

Quanto alla loro funzione, il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'art. 68 disp. att. c.c. è proporzionato al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. E' noto anche (art. 1118 c.c.) che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e né sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni. Tale disposizione disciplina quindi la quota di comproprietà che ciascun condomino vanta sui beni comuni. In relazione invece all'art. 1118 c.c. le tabelle millesimali servono innanzi tutto per accertare le maggioranze necessarie per costituire l'assemblea e per validamente deliberare. Servono poi per ripartire tra i condomini, in ragione del valore di ciascuna unità immobiliare, le spese utili per la gestione condominiale

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

  • presentazione
  • news
  • l'esperto risponde
  • area riservata
CONSULENZA
FISCALE

  • presentazione
  • news
  • l'esperto risponde
  • materiale informativo
CONSULENZA
LEGALE

  • presentazione
  • news
  • l'esperto risponde
  • materiale informativo
GESTIONI
IMMOBILIARI

  • presentazione
  • news
  • l'esperto risponde
  • materiale informativo