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Arricchimento indebito per chi «sfrutta» gli errori

Quando nel condominio il proprietario di un immobile trae vantaggio da un errore presente nelle tabelle millesimali , non contribuendo, per esempio, alle spese per i lavori deliberati dall’assemblea, il condominio può procedere per indebito arricchimento (articolo 2041 del Codice civile) e ottenere un rimborso dal proprietario che non ha pagato. È quanto deciso dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011. La questione, che ha condotto al pronunciamento, ha avuto origine dall’esame delle conseguenze di un caso pratico. Un’infiltrazione d’acqua ha costretto i condomini di uno stabile a deliberare alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Come da regolamento, il costo dei lavori è stato ripartito in base alle tabelle millesimali, che però a causa di un errore non contemplavano uno degli immobili danneggiati. Ciò ha fatto sì che il proprietario di quell’appartamento, pur giovandosi dei lavori, non abbia sborsato un soldo. La Corte d’Appello ha accolto la domanda di indebito arricchimento promossa dal condominio nei confronti del condomino non pagante. Secondo i giudici di secondo grado, il condomino, infatti, ha tratto vantaggio dalla permanenza di un’errata tabella millesimale, risparmiando sulla spesa straordinaria, che è stata così sostenuta dagli altri condomini i quali, rifacendosi a una tabella errata, hanno approvato il riparto. Non pagando i lavori, il condomino si è quindi ingiustamente arricchito e lo ha condannato a pagare la parte spettante dei lavori, secondo quanto disposto dalle tabelle millesimali modificate, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. La decisione è stata confermata dalla Suprema Corte, ma non era sufficiente che il condomino, una volta accertato l’errore, intraprendesse un’azione giudiziaria per la modifica delle tabelle? Nulla lo vietava, ma il procedimento di revisione necessitava di tempo e in molti casi di un’accurata indagine tecnica. Inoltre, qualsiasi modifica non avrebbe avuto portata retroattiva e gli effetti si sarebbero concretati soltanto con il passaggio in giudicato della decisione. Infatti, secondo la pronuncia della Cassazione n. 7696/1994 «la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’ articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’ unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato». Nella specie, la decisione dei giudici supremi ha preferito, all’azione di indebito, quella di illecito arricchimento, riconoscendo la irretroattività della sentenza o delibera che dispone la revisione delle tabelle. Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno riconosciuto la legittimazione dell’amministratore di condominio a proporre l’azione di indebito arricchimento.

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